stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-9-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione.
La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da:
un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;
un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;
un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;
un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.
Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è soppresso".