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LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 7-4-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Le  pubbliche  Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di
Stato,  anche  in  deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio
1948,  n.  61  e  all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n.
262,  nonche'  alle  disposizioni  ministeriali  che fanno divieto di
assunzione  di  personale,  sono tenuti ad assumere per ogni ufficio,
sede,  stabilimento  alla  sola condizione che questi siano dotati di
centralino  telefonico,  un privo della vista abilitato alle funzioni
di centralinista telefonico.
  Gli  aventi  diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino
all'eta'  di  50  anni, e, sempreche' siano in possesso dei requisiti
richiesti  dalle  vigenti  disposizioni  per l'assunzione ai pubblici
impieghi,  debbono  essere inquadrati direttamente nei posti iniziali
del  personale  impiegatizio  della  carriera esecutiva o di carriera
equipollente,  indipendentemente dall'esistenza in organico del posto
di centralinista telefonico o telefonista.))
  Il   possesso  dell'abilitazione  alle  funzioni  di  centralinista
telefonico  conseguita  ai  sensi  dell'art.  2 costituisce, anche in
mancanza  del  prescritto  titolo  di  studio,  requisito  valido per
l'inquadramento di cui al comma precedente.
  L'obbligo  dell'assunzione  di  centralinisti telefonici ciechi, in
caso  di  nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati
datori  di  lavoro,  i  cui  uffici,  sedi  o stabilimenti abbiano un
centralino di smistamento a piu' di un posto di lavoro od un
  centralino  ad  un  solo  posto  di  lavoro con almeno cinque linee
  urbane.
((Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono
centralini   telefonici  quelli  installati  presso  uffici,  sedi  e
stabilimenti,  che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e
i  centralini  dell'Azienda  telefonica  di  Stato  e  delle Societa'
concessionarie  destinati  alla esclusiva ed indiscriminata fornitura
al  pubblico  di  un  servizio  telefonico  immediato, continuativo e
incondizionato;    2)   i   centralini   affidati   per   l'esercizio
all'Amministrazione  della pubblica sicurezza o comunque destinati ai
servizi  di  polizia;  3)  i  centralini telefonici dei servizi della
Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).
  La  fornitura  degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti
per  le  trasformazioni  tecniche  necessarie per consentire ai privi
della  vista  il  lavoro  di  centralinisti,  e' a carico dell'Unione
italiana dei ciechi.