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LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  13-8-1957 al: 23-8-1960
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista.
L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, per le assunzioni di centralinisti che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.
La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi.