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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Sistemazione della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1962)
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Testo in vigore dal:  12-11-1960
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Art. 14


Ai fini della determinazione della media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, dette retribuzioni vanno riferite a quelle in atto per gli inscritti aventi pari grado e anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le pensioni della Gestione speciale liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del regio decreto 2, settembre 1912, n. 1058, saranno maggiorate di 39 volte.
((2))

Per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1939 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della maggiorazione predetta, sarà provveduto alla loro riliquidazione silla base della media delle retribuzioni vigenti nell'anno 1937, corrispondenti a quelle godute nell'ultimo triennio di Servizio.
Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, i contributi accreditati ai conti individuali di cui all'art. 6 del regio decreto stesso, dal 1 gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati, ai fini della liquidazione e riliquidazione della pensione, nella misura in cui sarebbero stati se versati nell'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianità.
La predetta maggiorazione di 39 volte si applica alle pensioni dei fondi Lloyd Triestino e Adria nella misura in atto anteriormente al 1 aprile 1943.
((2))

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000
annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilità.
((2))

I trattamenti minimi di cui sopra sono maggiorati di un decimo del
loro ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro.
Il supplemento di pensione, di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è ragguagliato a dodici volte il totale dei contributi versati all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.
La disposizione del sesto comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia, e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.
Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento.
A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni e assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte" e ha inoltre disposto (con l'art. 10) che "I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilità".