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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Sistemazione della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1962)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-8-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  della  determinazione  della misura dei contributi e
della  pensione,  le  competenze degli inscritti alla Cassa nazionale
per  la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella
delle  competenze  medie allegata alla presente legge in relazione al
grado  e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della
navigazione.