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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Sistemazione della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1962)
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Testo in vigore dal:  12-11-1960
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Art. 15


Ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante di stato maggiore inscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, l'ammontare dei contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge si intende maggiorato di 31 volte.
((2))

Per i contributi dovuti dal 1 gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione viene effettuata sulla base dei contributi che sarebbero stati versati per l'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianità.
Le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno riliquidate in conformità dei precedenti commi.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte".