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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  12-1-1958
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Art. 19


Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955. (1) (9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 marzo 1950, n. 103 ha disposto (con l'articolo unico) che "È fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonché dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.