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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  12-1-1958
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Art. 16


È concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13.
La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.
Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.
Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. (9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.