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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

Per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma. (087U4730)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  30-6-2002
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Art. 8

Articolo
8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((3))


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.