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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/2023)
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Testo in vigore dal:  6-2-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 59

Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal
((30 giugno 2003))
. (2)(4)(3)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 5, foglio n. 21

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2002".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003".