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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

Per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma. (087U4730)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  7-8-1887

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma, ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini, nei limiti di cui all'art. 2, è dichiarata opera di pubblica utilità.