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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4730

Per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma. (087U4730)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 7-8-1887
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
  L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma,
ed il loro collegamento per mezzo di passeggi  e  pubblici  giardini,
nei limiti di  cui  all'art.  2,  e'  dichiarata  opera  di  pubblica
utilita'.