DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 227 
                      Rendiconto della gestione 
 
  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene  mediante  il
rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del  bilancio,
il conto economico e lo stato patrimoniale. (83) 
  2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro  il  30  aprile
dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,  tenuto  motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e'  messa
a  disposizione   dei   componenti   dell'organo   consiliare   prima
dell'inizio della sessione  consiliare  in  cui  viene  esaminato  il
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,  stabilito
dal regolamento di contabilita'. (83) ((95)) 
  2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto  di  gestione
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,  si  applica  la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. ((95)) 
  2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il  rendiconto
consolidato, comprensivo  dei  risultati  degli  eventuali  organismi
strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11, commi 8 e  9,
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni. (83) 
  3.     Nelle     more     dell'adozione     della      contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti che si avvalgono della  facolta',  prevista  dall'art.
232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il
bilancio consolidato. (83) 
  4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4  e  7,  della
legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  del  consolidamento  dei  conti
pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere  i  rendiconti  di
tutti gli altri enti locali. 
  5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti  previsti
dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: 
    a)  l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione   del
rendiconto della gestione,  del  bilancio  consolidato  deliberati  e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei  bilanci  consolidati
delle unioni di comuni di cui il  comune  fa  parte  e  dei  soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  relativi   al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto  della  gestione
qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet  indicati
nell'elenco; 
    b) la tabella dei parametri  di  riscontro  della  situazione  di
deficitarieta' strutturale; 
    c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. (83) 
  6. Gli enti locali di cui all'articolo  2  inviano  telematicamente
alle Sezioni enti locali  il  rendiconto  completo  di  allegati,  le
informazioni relative al rispetto del patto  di  stabilita'  interno,
nonche' i certificati  del  conto  preventivo  e  consuntivo.  Tempi,
modalita'  e  protocollo  di  comunicazione   per   la   trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta'  e
autonomie locali e la Corte dei conti. 
  6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione  dedicata  ai
bilanci, e' pubblicata la versione  integrale  del  rendiconto  della
gestione,   comprensivo   anche   della   gestione    in    capitoli,
dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione  in
capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi  i
documenti. (83) 
  6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti
contabili sono quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati  con
le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (83) 
  6-quater.  Contestualmente  all'approvazione  del  rendiconto,   la
giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni  di  cassa  e
quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del
rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in
caso di disavanzo di amministrazione. (83) 
                                                                 (77) 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata  dal  D.L.  6  marzo
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014,  n.
68, ha disposto (con l'art. 1, comma 729-quater) che "In  conseguenza
delle variazioni  relative  all'annualita'  2013,  di  cui  al  comma
729-ter,  per  i  soli  comuni  interessati  ,  il  termine  previsto
dall'articolo 227,  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
differito al 30 giugno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
 
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AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 18, comma 3-quater)
che  "Il  conto  economico   e   lo   stato   patrimoniale   previsti
dall'articolo 227 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  relativi  all'esercizio  2016,  possono  essere
approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di
tali  termini  comporta  l'applicazione  della   procedura   di   cui
all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni
ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160".