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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». (18G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018
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Testo in vigore dal:  5-5-2018

Art. 11

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40
del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento
2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da «, senza la costituzione» a « n. 77 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «. Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40».
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Norme transitorie e finali). - 1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. (Abrogato).».
Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti). - 1.
Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo.
Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario. Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri Governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.
5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.
6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.
7. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.
9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».