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LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
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Testo in vigore dal:  6-4-2001

Art. 9

(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.


Nota all'art. 9, comma 1:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).