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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 14

Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (14G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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  • Articoli

  • Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle
    disposizioni recanti la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
    degli uffici del pubblico ministero

    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • Ripristino delle sezioni distaccate di tribunale nelle isole
  • 10
  • agg.5
  • agg.4
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.

  • Disposizioni correttive e integrative delle disposizioni recanti la
    revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici del giudice di
    pace
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-11-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari
1. Fino al
((31 dicembre 2024))
, nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al
((31 dicembre 2024))
, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.
3. Fino al
((31 dicembre 2024))
, nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, è fissata la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale.
9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.
10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.
12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale già in servizio presso le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente decreto. (1) (2) (3) (5) (6)
((7))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 3, lettera a)) che "All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022";
- (con l'art. 2, comma 3, lettera b)) che "All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2022";
- (con l'art. 2, comma 3, lettera c)) che "All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2022".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto:
- (con l'art. 8, comma 6-septies, lettera a)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023";
- (con l'art. 8, comma 6-septies, lettera b)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023";
- (con l'art. 8, comma 6-septies, lettera c)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 3 dicembre 2022, n. 186 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2024".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2024".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025".