DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
            Tributi propri connessi al trasporto su gomma 
  
  1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni  contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo  proprio  derivato
delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,  commi
1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari  al  12,5  per
cento. A decorrere dall'anno 2011 le  province  possono  aumentare  o
diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello  di  pubblicazione  della
delibera  di  variazione   sul   sito   informatico   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  pubblicazione  delle
suddette delibere di variazione. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il  modello  di  denuncia
dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29  ottobre  1961,
n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto  modello.
L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo  III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo
compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia  delle
entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo  l'obbligatorieta'  della  segnalazione   degli   importi,
distinti per contratto ed ente di destinazione,  annualmente  versati
alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  relativi
all'imposta di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste
per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge  n.  1216
del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non  onerose  con
l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,  in  tutto  o  in  parte,
delle  attivita'  di   liquidazione,   accertamento   e   riscossione
dell'imposta,  nonche'  per  le  attivita'  concernenti  il  relativo
contenzioso.  Sino  alla  stipula  delle  predette  convenzioni,   le
predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato  decreto  legislativo
n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  sono  modificate  le   misure   dell'imposta
provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto  ministeriale  27
novembre 1998, n. 435,  in  modo  che  sia  soppressa  la  previsione
specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A.  e  la
relativa  misura  dell'imposta  sia  determinata  secondo  i  criteri
vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. (1) 
  7. Con il disegno di legge di stabilita',  ovvero  con  disegno  di
legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT  di
cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446  del  1997,
in conformita' alle seguenti norme generali: 
    a)   individuazione   del    presupposto    dell'imposta    nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive
intestazioni; 
    b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni
altro intestatario del bene mobile registrato; 
    c)  delimitazione  dell'oggetto  dell'imposta   ad   autoveicoli,
motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi; 
    d) determinazione uniforme dell'imposta per  i  veicoli  nuovi  e
usati  in  relazione  alla  potenza  del  motore  e  alla  classe  di
inquinamento; 
    e) coordinamento  ed  armonizzazione  del  vigente  regime  delle
esenzioni ed agevolazioni; 
    f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza  o
sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
  8. Salvo quanto previsto dal comma 6,  fino  al  31  dicembre  2011
continua ad essere attribuita alle province l'IPT  con  le  modalita'
previste  dalla  vigente  normativa.  La  riscossione   puo'   essere
effettuata  dall'ACI  senza  oneri  per  le  province,  salvo  quanto
previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso. 
                                                                ((4)) 
  
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  12)
che "La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti
ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6,  del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27
novembre  1998,  n.  435,  recante  "Regolamento  recante  norme   di
attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15  dicembre  1997,
n. 446, per la determinazione delle misure  dell'imposta  provinciale
di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  anche  in
assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al citato articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del
2011". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4,  comma  2)  che  "Le
disposizioni concernenti  l'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  si   applicano,   in   deroga
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n.  68  del  2011,  su
tutto il territorio nazionale.  Sono  fatte  salve  le  deliberazioni
emanate prima dell'approvazione del presente decreto."