DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 91. 
           Obblighi del coordinatore per la progettazione 
 
  1. Durante la  progettazione  dell'opera  e  comunque  prima  della
richiesta di presentazione delle  offerte,  il  coordinatore  per  la
progettazione: 
    a) redige il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 100, comma 1,  i  cui  contenuti  sono  dettagliatamente
specificati nell'allegato XV; 
    b)  predispone  un  fascicolo   adattato   alle   caratteristiche
dell'opera,  i  cui  contenuti  sono   definiti   all'allegato   XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della  prevenzione  e  della
protezione dai rischi cui sono esposti i  lavoratori,  tenendo  conto
delle specifiche  norme  di  buona  tecnica  e  dell'allegato  II  al
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso
di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera  a)  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
    b-bis)  coordina  l'applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 90, comma 1. 
  2. Il fascicolo di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  preso  in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 
  2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale  in  relazione
al  piano  operativo  di  sicurezza  redatto  dal  datore  di  lavoro
dell'impresa esecutrice,  la  valutazione  del  rischio  dovuto  alla
presenza  di  ordigni  bellici  inesplosi  rinvenibili   durante   le
attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore  per  la
progettazione. Quando il coordinatore per  la  progettazione  intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il
cantiere,   il   committente   provvede   a   incaricare   un'impresa
specializzata, in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo  104,
comma 4-bis. L'attivita' di  bonifica  preventiva  e  sistematica  e'
svolta sulla base di un  parere  vincolante  dell'autorita'  militare
competente per territorio in merito alle specifiche  regole  tecniche
da osservare in considerazione della collocazione geografica e  della
tipologia  dei  terreni  interessati,  nonche'  mediante  misure   di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  della
salute. (14) ((28)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo".