DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320

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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2012)
Testo in vigore dal: 2-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
    PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 178, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni."