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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320

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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2012)
Testo in vigore dal:  2-11-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 7


PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 1 ottobre 2012, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni."