DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori  di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 
  2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie,  penitenziarie,  di  quelle  destinate   per   finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in  materia  di
ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',  degli  istituti  di
istruzione  universitaria,  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione  di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1°  agosto  1991,  n.  266,  degli  uffici  all'estero  di  cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n.  18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate  tenendo
conto delle  effettive  particolari  esigenze  connesse  al  servizio
espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese  quelle  per
la tutela della  salute  e  sicurezza  del  personale  nel  corso  di
operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa  l'Arma
dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei
vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della  protezione  civile
fuori  dal  territorio  nazionale,  individuate  entro  e  non  oltre
ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri  competenti
di concerto con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
della salute e  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sentite le  organizzazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente  agli
schemi di decreti di interesse delle Forze  armate,  compresa  l'Arma
dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a
livello   nazionale   rappresentativi   del    personale    militare;
analogamente  si  provvede  per  quanto  riguarda  gli  archivi,   le
biblioteche e i musei solo nel caso siano  sottoposti  a  particolari
vincoli di  tutela  dei  beni  artistici  storici  e  culturali.  Con
decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza
sociale  e  della  salute,  acquisito  il  parere  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede  a   dettare   le
disposizioni  necessarie  a  consentire  il  coordinamento   con   la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa  alle
attivita'  lavorative  a  bordo  delle  navi,  di  cui   al   decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito  portuale,  di  cui  al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per  il  settore  delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  298,
e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai  titoli  dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e  relativi
decreti di attuazione. (6) (9) 
  3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma  2,  sono  fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
298, e le disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge  26  aprile
1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.  Gli  schemi  dei
decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. 
  3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di  volontariato  della
protezione  civile,  ivi  compresi  i  volontari  della  Croce  Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e  speleologico,  e  i
volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente  decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari  modalita'
di svolgimento delle rispettive attivita', individuate  entro  il  31
dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Dipartimento  della
protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. (12) (13) 
  4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i  lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai  soggetti  ad  essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi  successivi  del
presente articolo. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui  all'articolo  30
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono  a
carico  del  distaccatario,  fatto  salvo  l'obbligo  a  carico   del
distaccante di informare e formare il lavoratore  sui  rischi  tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni  per  le  quali
egli   viene   distaccato.   Per   il   personale   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con  rapporto
di dipendenza  funzionale  presso  altre  amministrazioni  pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di  lavoro  designato  dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante. 
  7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e seguenti, del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive  modificazioni,   e   dei   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3,  del  codice
di procedura civile, le disposizioni di cui al  presente  decreto  si
applicano ove la prestazione  lavorativa  si  svolga  nei  luoghi  di
lavoro del committente. 
  ((8. Nei confronti dei lavoratori  che  effettuano  prestazioni  di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente  decreto  e  le
altre norme speciali vigenti in materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la  prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o  professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni  di  cui
all'articolo  21.  Sono  comunque  esclusi  dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme  speciali
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori
i  piccoli  lavori  domestici  a  carattere  straordinario,  compresi
l'insegnamento privato supplementare e  l'assistenza  domiciliare  ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.)) 
  9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973,  n.
877, ai lavoratori a domicilio ed ai  lavoratori  che  rientrano  nel
campo di applicazione del contratto  collettivo  dei  proprietari  di
fabbricati  trovano  applicazione  gli  obblighi  di  informazione  e
formazione di cui agli articoli 36  e  37.  Ad  essi  devono  inoltre
essere forniti i necessari dispositivi di protezione  individuali  in
relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in  cui  il
datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il  tramite  di
terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni  di
cui al titolo III. 
  10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento  informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui  all'accordo-quadro  europeo
sul  telelavoro  concluso  il  16  luglio  2002,  si   applicano   le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente  dall'ambito  in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere  conformi  alle  disposizioni  di  cui  al
titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati  dal  datore  di
lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e  sicurezza
sul lavoro, in  particolare  in  ordine  alle  esigenze  relative  ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive  aziendali  di
sicurezza.  Al  fine  di  verificare  la  corretta  attuazione  della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte  del
lavoratore a distanza, il datore di  lavoro,  le  rappresentanze  dei
lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al  luogo  in  cui
viene svolto il lavoro nei limiti della  normativa  nazionale  e  dei
contratti collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
preavviso e al consenso del lavoratore  qualora  la  prestazione  sia
svolta presso  il  suo  domicilio.  Il  lavoratore  a  distanza  puo'
chiedere ispezioni. Il datore  di  lavoro  garantisce  l'adozione  di
misure dirette a prevenire l'isolamento  del  lavoratore  a  distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi  con  i  colleghi  e  di   accedere   alle   informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. 
  11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo  2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli
21 e 26. 
  12. Nei confronti dei  componenti  dell'impresa  familiare  di  cui
all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori  diretti  del
fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e  dei  soci  delle
societa' semplici operanti  nel  settore  agricolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 21. 
  12-bis. Nei confronti dei volontari di cui  alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, dei volontari che  effettuano  servizio  civile,  ((dei
soggetti che svolgono  attivita'  di  volontariato  in  favore  delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, delle associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui  alla
legge 16 dicembre 1991, n. 39,  e  all'articolo  90  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei  volontari
accolti nell'ambito dei programmi internazionali  di  educazione  non
formale,))  nonche'  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le
associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate
le modalita' di attuazione della tutela di cui al primo periodo.  Ove
uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga  la  sua  prestazione
nell'ambito di un'organizzazione di un datore di  lavoro,  questi  e'
tenuto a fornire al  soggetto  dettagliate  informazioni  sui  rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili  a
eliminare o, ove cio' non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi
da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita' che
si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. 
  13. In considerazione della specificita' dell'attivita'  esercitata
dalle imprese medie e  piccole  operanti  nel  settore  agricolo,  il
Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri della  salute  e  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel rispetto  dei  livelli  generali  di
tutela di cui alla normativa in materia di  sicurezza  e  salute  nei
luoghi  di  lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che   impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei  quali  non  superi  le  cinquanta
giornate  lavorative  e  per  un  numero  complessivo  di  lavoratori
compatibile con gli  ordinamenti  colturali  aziendali,  provvede  ad
emanare  disposizioni  per  semplificare  gli  adempimenti   relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza  sanitaria  previsti  dal
presente decreto, sentite le  organizzazioni  sindacali  e  datoriali
comparativamente  piu'  rappresentative   del   settore   sul   piano
nazionale.  I   contratti   collettivi   stipulati   dalle   predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di  attuazione  delle
previsioni  del   presente   decreto   legislativo   concernenti   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel  caso  le  imprese
utilizzino esclusivamente la tipologia di  lavoratori  stagionali  di
cui al precedente periodo. 
  13-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  e   sentite   la   Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6
del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
rispetto dei livelli generali di tutela  di  cui  alla  normativa  in
materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  fermi  restando  gli
obblighi di cui agli articoli 36 e  37  del  presente  decreto,  sono
definite misure di semplificazione  della  documentazione,  anche  ai
fini dell'inserimento di tale documentazione nel  libretto  formativo
del cittadino, che dimostra l'adempimento  da  parte  del  datore  di
lavoro degli obblighi  di  informazione  e  formazione  previsti  dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative  regolamentate
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano  una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non  superiore  a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. 
  13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentite le Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel  rispetto  dei  livelli
generali di tutela di cui alla  normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure di  semplificazione  degli
adempimenti relativi all'informazione,  formazione,  valutazione  dei
rischi  e  sorveglianza  sanitaria  per  le  imprese  agricole,   con
particolare  riferimento  a  lavoratori   a   tempo   determinato   e
stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1, lettera a)) che all'articolo 3, comma 2 del  presente  decreto  le
parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui  alla  legge  11
agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle  seguenti:  "degli  uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma  12)  che
"al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001  e  dei  datori  di  lavoro  del
settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di  cui
agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al  31
dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 3, comma 3-bis, che "E' fissato al 31 marzo
2011 il termine di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi  giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data  anteriore  al
15 marzo 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di  cui  al  comma  3-bis  del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.