DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                             ART. 27-bis 
           (Provvedimento autorizzatorio unico regionale). 
 
  1. Nel caso di procedimenti  di  VIA  di  competenza  regionale  il
proponente presenta  all'autorita'  competente  un'istanza  ai  sensi
dell'articolo  23,  comma  1,  allegando  la  documentazione  e   gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e  indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,  reca  altresi'
specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
  2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza  l'autorita'
competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo  dovuto  ai
sensi  dell'articolo  33,   nonche'   l'eventuale   ricorrere   della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla  realizzazione
e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta   pubblicazione   della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali  da  garantire
la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere  impatti  rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione  e'  notificata  al
medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32. (134) 
  3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  2,  per  i  profili  di
rispettiva    competenza,    verificano    la    completezza    della
documentazione, assegnando al proponente un  termine  perentorio  non
superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi  in
cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
nel termine di cui  al  primo  periodo  l'amministrazione  competente
effettua  la   verifica   del   rispetto   dei   requisiti   per   la
procedibilita'. 
  4. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
del suddetto avviso, e per la durata di trenta  giorni,  il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del  pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e,  ove  necessario,  la
valutazione ambientale strategica.(134) 
  5. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni,  anche  concernenti  i
titoli abilitativi compresi nel provvedimento  autorizzatorio  unico,
come  indicate  dagli  enti  e  amministrazioni  competenti  al  loro
rilascio, assegnando un termine non superiore  a  trenta  giorni.  Su
richiesta  motivata  del  proponente  l'autorita'   competente   puo'
concedere, per una sola volta, la  sospensione  dei  termini  per  la
presentazione della documentazione integrativa  per  un  periodo  non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,  l'istanza  si
intende ritirata ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere  all'archiviazione.  L'autorita'  competente,  ricevuta  la
documentazione integrativa, la  pubblica  sul  proprio  sito  web  e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una  nuova  consultazione  del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto  a  quella  di
cui al comma 4. 
  6. L'autorita' competente puo' disporre che  la  consultazione  del
pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis,  comma  1,  con  le
forme e le modalita' disciplinate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. 
  7. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
novanta giorni decorrenti ((dalla data  della  prima  riunione)).  La
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e  l'esercizio
del progetto. Nel caso in  cui  il  rilascio  di  titoli  abilitativi
settoriali sia compreso nell'ambito di  un'autorizzazione  unica,  le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso  partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale. 
  7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di
uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto  un  livello  progettuale
esecutivo, oppure laddove  la  messa  in  esercizio  dell'impianto  o
l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o  nulla  osta
successivi alla realizzazione dell'opera stessa,  la  amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da verificare,  secondo
un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il  rilascio
del  titolo  definitivo.  Le  condizioni  indicate  dalla  conferenza
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in  presenza
di  significativi  elementi   emersi   nel   corso   del   successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 
  7-ter. Laddove uno o  piu'  titoli  compresi  nella  determinazione
motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui  al   comma   7
attribuiscano carattere  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza, costituiscano  variante  agli  ((strumenti  urbanistici))  e
vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto. 
  8. Tutti i termini del procedimento  si  considerano  perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento
autorizzatorio  unico  regionale,  sono  rinnovate   e   riesaminate,
controllate e sanzionate  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e  le  misure
supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma
7, sono rinnovate e riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  le
modalita' previste dalle relative disposizioni di  settore  da  parte
delle amministrazioni competenti per materia. 
                                                                (112) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  50,  comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.