LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
(Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) 
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio   del
procedimento mediante comunicazione personale. 
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
     a) l'amministrazione competente; 
     b) l'oggetto del procedimento promosso; 
     c) l'ufficio ((, il domicilio digitale dell'amministrazione))  e
la persona responsabile del procedimento; 
     c-bis) la data  entro  la  quale,  secondo  i  termini  previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
     c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza; 
     ((d) le modalita' con le quali, attraverso il punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile  prendere
visione  degli  atti,  accedere  al  fascicolo  informatico  di   cui
all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82  del  2005  ed
esercitare in  via  telematica  i  diritti  previsti  dalla  presente
legge;)) 
     ((d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti
che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di  cui  alla
lettera d).)) 
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non   sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme  di  pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'  esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista.