DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 21 
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale). 
 
  1.  Il  proponente  ha  la  facolta'  di  richiedere  una  fase  di
consultazione con l'autorita' competente e i soggetti  competenti  in
materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni,
il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per  la
predisposizione dello studio  di  impatto  ambientale.  A  tal  fine,
trasmette all'autorita' competente, in  formato  elettronico,  ((  il
progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  g)  )),  lo  studio
preliminare ambientale, nonche' una relazione che, sulla  base  degli
impatti  ambientali  attesi,  illustra  il  piano   di   lavoro   per
l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. ((134)) 
  2.  ((Entro  cinque   giorni   dalla   relativa   trasmissione   la
documentazione di cui al comma 1)), e' pubblicata e resa accessibile,
con modalita' tali da  garantire  la  tutela  della  riservatezza  di
eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali   indicate   dal
proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla   disciplina
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel  sito  web
dell'autorita' competente che comunica  ((contestualmente))  per  via
telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito web. ((134)) 
  3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della
consultazione  con  i   soggetti   di   cui   al   comma   2,   entro
((quarantacinque  giorni))   dalla   messa   a   disposizione   della
documentazione nel proprio sito web, l'autorita'  competente  esprime
un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni
da includere  nello  studio  di  impatto  ambientale.  Il  parere  e'
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente. ((134)) 
  4. L'avvio della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  puo',
altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle
valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle  di  cui
all'articolo 20. 
                                                                (112) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.