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DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2024)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))


(articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1.
((Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))
e svolge
((le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo))
:
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
d) è componente di diritto
((...))
del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica;
e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
((e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;
e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.))

(6)
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera o)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto".