DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
                 (Interventi di soccorso pubblico). 
 
  1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle
persone e l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla  diversa
intensita' degli  eventi,  la  direzione  e  il  coordinamento  degli
interventi tecnici  caratterizzati  dal  requisito  dell'immediatezza
della prestazione,  per  i  quali  siano  richieste  professionalita'
tecniche anche ad alto  contenuto  specialistico  ed  idonee  risorse
strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali  e
tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando  ad
attivita' congiunte e coordinate  con  enti  e  organizzazioni  anche
internazionali. 
  2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1: 
    a) l'opera tecnica  di  soccorso  in  occasione  di  incendi,  di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante  crollo
strutturale, di incidenti  ferroviari,  stradali  e  aerei  e,  ferma
restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di  alluvioni  o
di ogni altra pubblica calamita' in  caso  di  eventi  di  protezione
civile, ove il Corpo nazionale opera  quale  componente  fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ((6)) 
    b) fatto salvo quanto previsto al comma 10,  l'opera  tecnica  di
ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei; 
    c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego
dell'energia  nucleare  e  dall'uso  di   sostanze   batteriologiche,
chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale  di
rilevamento della radioattivita' del territorio. 
  3.  Il  Corpo  nazionale  assicura,  altresi',  il  concorso   alle
operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare. 
  4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale,
di cui  ai  commi  1  e  2,  si  limitano  ai  compiti  di  carattere
strettamente  urgente  e  cessano  al  venir  meno  della   effettiva
necessita'. 
  5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del
Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi  di  soccorso
pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali. 
  6. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
  7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani  di
emergenza comunali e di  protezione  civile  su  istanza  degli  enti
locali e delle regioni, previa stipula,  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 10 agosto 2000,  n.  246,  di  apposite  convenzioni  che
prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo  nazionale  per
l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo  di  quelle  logistiche  e
strumentali necessarie. 
  8.  Il  Corpo  nazionale,  nell'ambito  delle  proprie   competenze
istituzionali, in materia di difesa civile: 
    a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti
da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni,  con
l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; 
    b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per  le  Forze
armate; 
    c)  concorre  alla  predisposizione   dei   piani   nazionali   e
territoriali di difesa civile; 
    d)    provvede    all'approntamento    dei    servizi    relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione
della popolazione civile, ivi compresa l'attivita'  esercitativa,  in
caso di eventi bellici; 
    e) partecipa, con propri rappresentanti, agli  organi  collegiali
competenti in materia di difesa civile. 
  9. Ferme restando le competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome e del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in materia di  spegnimento  degli  incendi
boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3,  della  legge  21  novembre
2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di  cui  al  comma  1,  gli
interventi  tecnici  urgenti  di  propria  competenza  diretti   alla
salvaguardia dell'incolumita' delle  persone  e  dell'integrita'  dei
beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in  materia
di lotta attiva agli  incendi  boschivi.  Sulla  base  di  preventivi
accordi  di  programma,  il  Corpo   nazionale   pone,   inoltre,   a
disposizione  delle  regioni  risorse,  mezzi  e  personale  per  gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.  Gli  accordi
di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi
abbiano interesse e debbono prevedere,  per  ciascun  territorio,  le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo  nazionale  da  mettere  a
disposizione.  I  relativi  oneri  finanziari  sono  a  carico  delle
regioni. 
  10. Ferme restando le funzioni spettanti  al  Corpo  nazionale  del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale, in contesti di  particolare  difficolta'  operativa  e  di
pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare  interventi
di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province  autonome
utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare
lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e
le regioni e  le  province  autonome  che  vi  abbiano  interesse.  I
relativi oneri  finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
province autonome. 
  11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli  interventi
di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748  del  codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
  12. Fermo restando quanto disposto dal codice della  navigazione  e
dalla  disciplina  dell'Unione  europea,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare,  sentito
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate  le
modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili  a
pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale. 
  13. Il Corpo nazionale dispone di idonee  risorse  strumentali,  di
reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al
comma 1, della  componente  aerea,  nautica,  di  sommozzatori  e  di
esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti  di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il
rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa  tecnologica
ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto. 
  14.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono,  nell'ambito  delle
risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed  alla
manutenzione degli idranti antincendio stradali. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1,
lettera o)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e ai relativi  articoli,  contenuti  in  altre  disposizioni,  si
intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti  articoli.
In particolare: 
  [...] 
  o) gli articoli 10 e  11  della  legge  n.  225  del  1992,  citati
nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1,  e  nell'articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  devono
intendersi  rispettivamente  riferiti  agli  articoli  14  e  13  del
presente decreto".