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DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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vigente al 08/03/2022
Testo in vigore dal:  8-8-2021 al: 17-5-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;
Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;
Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non già l'introduzione di casi di incompatibilità, ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;
Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione può chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana

il

seguente decreto legislativo: Finalità e funzioni

Art. 1

(( (Scuola superiore della magistratura). ))
((
1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: 'Scuolà.
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali.
Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.
7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo))