DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
         (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). 
 
  1. Gli allievi vigili  del  fuoco  frequentano,  presso  le  scuole
centrali antincendi o le altre strutture centrali e  periferiche  del
Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata  di
nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e  tre  mesi
di applicazione pratica. (14) 
  2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli  allievi  non
possono essere impiegati in servizi operativi  e  sono  sottoposti  a
selezione attitudinale per  la  futura  assegnazione  a  servizi  che
richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il
direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito
denominato "Dipartimento", su proposta  del  dirigente  delle  scuole
centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio  di
istituto nei confronti degli allievi  che  abbiano  superato  l'esame
teorico-pratico.  Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono   nominati
allievi vigili del fuoco in  prova  e  avviati  all'espletamento  del
periodo di applicazione pratica. 
  3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 6.  Al  termine  della  stessa,  gli  allievi
vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a  vigile  del  fuoco,
sulla base di un giudizio di idoneita' formulato  dal  dirigente  del
comando o dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato  servizio.  Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo  la  graduatoria
finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo
di permanenza nella  sede  di  prima  assegnazione  non  puo'  essere
inferiore a ((due)) anni. ((20)) 
  4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi  a  ripetere,
per una sola volta, il periodo di applicazione pratica,  su  motivata
proposta del dirigente del comando o dell'ufficio  presso  cui  hanno
prestato servizio. 
  5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono  essere  impiegati
in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione
ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali  casi,
rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 
  6.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di  applicazione
pratica, i criteri per  la  formulazione  dei  giudizi  di  idoneita'
nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame teorico-pratico. 
                                                                 (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  20,  comma  1)
che "Il D.L. 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con  l'art.  10,  comma
10) che "Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno  di  applicazione
pratica". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n.  127,  come  modificato  dal  D.L.  14
giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla  L.  8  agosto
2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 12, comma 01) che  "In  sede  di
prima applicazione e limitatamente al biennio  2019-2020,  la  durata
del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' determinata in sei mesi,  di  cui  almeno
uno di applicazione pratica". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 20,  comma  15)
che "Gli effetti giuridici ed economici di cui al  presente  articolo
decorrono  dal  1°  gennaio  2020  ed  ai  fini  previdenziali   tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con  riferimento  ai  periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data".