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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 6

(Corso di formazione per allievi vigili del fuoco)
1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. (14)
2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a
((due))
anni.
((20))
4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.
(12)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 10) che "Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 12, comma 01) che "In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 20, comma 15) che "Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data".