DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 22-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
     (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). 
 
  1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre  mesi,  riservato  al
personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del
fuoco coordinatore. (24) ((26)) 
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso  il  personale  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'
di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. I vigili del fuoco  coordinatori  che,  al  termine  del  corso,
abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a  capo  squadra
nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si
sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 
  5. L'assegnazione  dei  capi  squadra  alle  sedi  di  servizio  e'
effettuata in relazione alle esigenze operative del  Corpo  nazionale
ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle  sedi
indicate dall'amministrazione in proporzione  alle  carenze  presenti
negli organici. 
  6.  Qualora,  all'esito  della  procedura  concorsuale  di  cui  al
presente articolo, permangano rilevanti  carenze  di  organico  nella
qualifica di  capo  squadra  tali  da  determinare  criticita'  nella
funzionalita' del dispositivo di soccorso, puo' essere espletato,  ai
fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalita'
di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e'  ammesso  a
partecipare il personale che abbia maturato  complessivamente  almeno
dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice, le modalita' di svolgimento  del  corso  di  formazione
professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la  formazione
della graduatoria finale. 
                                                                 (12) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 131, ha disposto (con l'art.  3,  comma  6)  che
"Limitatamente  alle  procedure  concorsuali  di  cui   al   presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti  dagli  articoli
12, comma 1, lettera a), e 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 8 settembre 2021,  n.  120,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2021, n. 155,  ha  disposto  (con  l'art.  1-bis,
comma 1) che "Al  fine  di  assicurare  la  pronta  operativita',  la
funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di  soccorso  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco anche  in  relazione  all'esigenza  di
rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  12,  comma  1,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  durata  del  corso  di
formazione della procedura concorsuale per  l'accesso  al  ruolo  dei
capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio  2020,  per
un numero di posti corrispondente a quelli  vacanti  al  31  dicembre
2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)
che "Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di  soccorso  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del
corso di formazione professionale  della  procedura  concorsuale  per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un  numero  di  posti  corrispondenti  a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane".