DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 25-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
          Semplificazione degli adempimenti amministrativi 
 
  1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo
22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti  gli  organismi
pagatori, adotta le  procedure  per  l'attuazione  dell'articolo  22,
commi 2 e 3, del predetto regolamento. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, attraverso il SIAN  sono  comunicati,  senza  oneri  per  il
destinatario, e nel rispetto delle disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le  quali
ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente,
anche per via telematica, alle  informazioni  contenute  nel  proprio
fascicolo aziendale. 
  3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di
firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i  procedimenti
di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di
cui all'articolo 13, comma 2. 
  4.  Ai  fini  dell'aggiornamento  del  repertorio   delle   notizie
economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura   (CCIAA)   competenti   per   territorio
acquisiscono, attraverso  le  modalita'  prevista  dall'articolo  15,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  le
dichiarazioni  del   soggetto   che   esercita   attivita'   agricola
modificative del fascicolo aziendale. Per le  predette  finalita'  il
SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i  soggetti  di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo  27  maggio  1999,  n.
165, e successive modificazioni. 
  5.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  18,  comma   2,   del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  nonche'   dell'aggiornamento   del
fascicolo  aziendale  di  cui  all'articolo  13,comma  1,  nel   SIAN
confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione  e
registrazione degli animali di  cui  alla  direttiva  92/102/CEE  del
Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE)  n.  1760/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000. 
  6. Ove non siano espressamente previsti specifici  diversi  termini
dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le  istanze  relative
all'esercizio  dell'attivita'  agricola  presentate   alla   pubblica
amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati  di  assistenza
agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165,
e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche'  gli
enti pubblici economici procedenti adottano il  provvedimento  finale
((entro sessanta giorni)) dal ricevimento dell'istanza gia'  istruita
dal Centro di assistenza agricola  (CAA);  decorso  tale  termine  la
domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai  soggetti
che esercitano l'attivita'  agricola  certificazione  della  data  di
inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione  competente.  Sono
fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti,
nonche' quanto disposto dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali in data 18 dicembre 2002. 
  7.  I  soggetti  che  esercitano  attivita'  agricola  che  abbiano
ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai  sensi
della  normativa  comunitaria,  nazionale   e   regionale,   relativa
all'esercizio  della  propria  attivita'  da  parte  della   pubblica
amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio   attestante   che   le
informazioni contenute  nel  fascicolo  aziendale  non  hanno  subito
variazioni. 
  ((7-bis. Le pubbliche  amministrazioni  interessate,  tenuto  conto
delle attribuzioni delle regioni e  degli  enti  locali,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  forniscono  a  titolo  gratuito  ai  soggetti
richiedenti i  contributi  europei  le  informazioni  e  l'assistenza
necessarie, promuovono e attuano  specifiche  procedure  di  gestione
delle  nuove  istanze  che  agevolano  la  fruizione  degli  aiuti  e
predispongono le circolari esplicative e applicative correlate)). 
  8. I soggetti di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei
rapporti con i soggetti che  esercitano  l'attivita'  agricola  hanno
l'obbligo di avvalersi delle  informazioni  contenute  nel  fascicolo
aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi  gli
enti pubblici economici, li  acquisisce  d'ufficio,  ((...))  in  via
telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i  servizi  di
interscambio e cooperazione del SIAN. 
  9.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  amministrativi  e
contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i  compiti  di
indirizzo e monitoraggio del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.  450,  sono  trasferiti
all'AGEA i compiti di coordinamento e  di  gestione  per  l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno  1984,  n.
194. 
  10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al
SIAN di cui al comma 9. A  tale  fine  sono  trasferite  all'AGEA  le
relative risorse finanziarie, umane e strumentali. 
  10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di  bilancio,
costituisce una  societa'  a  capitale  misto  pubblico-privato,  con
partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari  a  1,2
milioni di euro nell'ambito delle  predette  dotazioni  di  bilancio,
alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del
socio privato avviene mediante l'espletamento  di  una  procedura  ad
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Con  riferimento  al  prodotti  elencati  nell'Allegato  I  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati  I  e  II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  692/2003  del  Consiglio,
dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati  agricoli  dal
diritto comunitario,  anche  ai  fini  dell'uniforme  classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le  modalita'  di  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1.". 
  12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e  rimorchi
effettuata sui mezzi  propri  dalle  imprese  agricole  provviste  di
officina non e' soggetta  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  5
febbraio 1992, n. 122. (3) 
  13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  relativa  alle
macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  effettuata  dalle
organizzazioni professionali agricole e da quelle delle  imprese  che
esercitano  l'attivita'  agromeccanica,  di   cui   all'articolo   5,
maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
  13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio
delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e  ubicati
all'interno  delle  aziende  agricole,  ancorche'   attrezzati   come
impianti per  il  rifornimento  delle  macchine  agricole,  e  quelli
impiegati nell'esercizio delle  attivita',  di  cui  all'articolo  5,
ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non  sono  soggetti
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.
32. 
  13-ter. Ai  depositi  di  cui  al  comma  13-bis,  qualora  abbiano
capacita' geometrica non superiore a 25  metri  cubi,  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'interno  in  data  27  marzo  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 98 del  26  aprile  1985,  e  in  data  19  marzo  1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990. 
  13-quater. L'attivita' esercitata dagli  imprenditori  agricoli  di
cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo
biologico  di  organismi  vegetali  destinati   esclusivamente   alla
produzione  di  biomasse,  con  cicli  colturali  non  superiori   al
quinquennio e reversibili al termine di tali cicli,  su  terreni  non
boscati, costituiscono coltivazione del fondo  ai  sensi  del  citato
articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta  alle  disposizioni
in materia di boschi e foreste.  Tali  organismi  vegetali  non  sono
considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria. 
  13-quinquies. I rapporti di  lavoro  instaurati  dai  soggetti  che
svolgono le attivita', di cui al precedente articolo 5, sono  esclusi
dal campo di applicazione del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 ha disposto (con l'art.4, comma 5)
che "All'articolo 14, comma 12,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 99, dopo le parole: "delle imprese agricole", sono  inserite
le seguenti: "e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica,  di
cui all'articolo 5".".