DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 20-6-1998
                              Art. 15.
                    Servizi di interesse pubblico
  1.  Il  SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui
al  decreto  legislativo  4  giugno  1997, n. 143, ha caratteristiche
unitarie  ed  integrate  su base nazionale e si avvale dei servizi di
interoperabilita'  e  delle architetture di cooperazione previste dal
progetto  della  rete  unitaria  della  pubblica  amministrazione. Il
Ministero  per  le  politiche  agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso  vigilati,  le  regioni  e  gli  enti locali, nonche' le altre
amministrazioni  pubbliche  operanti  a qualsiasi titolo nel comparto
agricolo  e  agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi
messi  a  disposizione  dal  SIAN,  intesi quali servizi di interesse
pubblico,   anche  per  quanto  concerne  le  informazioni  derivanti
dall'esercizio  delle  competenze regionali e degli enti locali nelle
materie   agricole,   forestali   ed   agroalimentari.   Il  SIAN  e'
interconnesso,   in   particolare,   con  l'Anagrafe  tributaria  del
Ministero  delle  finanze,  i  nuclei  antifrode  specializzati della
Guardia  di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale,  le  camere  di  commercio,  industria ed
artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.
  2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato
con  i  sistemi  informativi  di  cui all'articolo 24, comma 3, della
legge  31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 01 della legge 28 marzo
1997,  n.  81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo
stesso  e'  trasferito  l'insieme  delle strutture organizzative, dei
beni,  delle  banche dati, delle risorse hardware, software e di rete
dei  sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
senza   oneri   amministrativi.   In   attuazione   della   normativa
comunitaria,  il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza
delle  informazioni,  nonche'  l'uniformita'  su  base  nazionale dei
controlli  obbligatori,  i  servizi necessari alla gestione, da parte
degli  organismi  pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli
adempimenti  derivanti  dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione  dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi
inclusi  i  servizi  per la gestione e l'aggiornamento degli schedari
oleicolo e viticolo.
  3.  Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  al  fine di
fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2
del  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del   Repertorio  economico  amministrativo  (REA).  Con  i  medesimi
regolamenti,  di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresi' definite
le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle informazioni relative
alle imprese del comparto agroalimentare.
  4.  Con  apposita  convenzione  le  amministrazioni di cui ai commi
precedenti  definiscono  i  termini  e  le  modalita' tecniche per lo
scambio   dei   dati,  attraverso  l'adozione  di  un  protocollo  di
interscambio  dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e'
attuato  secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei
dati  personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo
altresi'  il  trasferimento  delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei,  nel  pieno  rispetto  della  pariteticita'  dei soggetti
coinvolti.
  5.  Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente
articolo,  finalizzato  al perseguimento delle funzioni istituzionali
nelle   pubbliche   amministrazioni   interessate,   non  costituisce
violazione del segreto d'ufficio.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate
da appositi provvedimenti legislativi.
           Note all'art. 15:
            -  Il    D.Lgs.  4  giugno    1997,  n.   143, recante il
          conferimento alle regioni  delle funzioni    amministrative
          in    materia  di    agricoltura e pesca e riorganizzazione
          dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
            - L'art. 24 della legge 31 gennaio 1994,  n.  97,  e'  il
          seguente:
            "Art. 24. - 1. Le comunita' montane possono operare quali
          sportelli  dei cittadini   per superare  le difficolta'  di
          comunicazione  tra le varie     strutture     e     servizi
          territoriali.    A     tal     fine,     le amministrazioni
          pubbliche   ed   i soggetti   che    gestiscono    pubblici
          servizi  sono tenuti   a consentire loro l'accesso gratuito
          a tutte  le  informazioni  ed  i  servizi  non  coperti  da
          segreto.
            2.    L'autorita'  per    l'informatica  nella   pubblica
          amministrazione,   sentita   l'Unione   nazionale   comuni,
          comunita'   ed   enti   montani  (UNCEM),  predispone    le
          possibili   forme    di   reciproca     collaborazione    e
          consultazione.
            3.   Il Ministero  delle risorse  agricole, alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e  le province autonome
          di Trento e di   Bolzano, istituisce,  nell'ambito      del
          proprio      sistema      telematico,     gli     opportuni
          collegamenti   dei    servizi  d'interesse    delle    aree
          montane, con  le comunita', i comuni montani e l'UNCEM.
            4.    Il Ministero  del  bilancio e  della programmazione
          economica, entro il 30  settembre di ciascun anno,  sentita
          l'UNCEM,  presenta  al  Parlamento   la   relazione annuale
          sullo  stato  della montagna,  con particolare  riferimento
          all'attuazione  della presente  legge ed  al quadro   delle
          risorse    da   destinare    al   settore  da  parte  delle
          amministrazioni   dello   Stato,   anche  ad    ordinamento
          autonomo,   nei rispettivi  bilanci,  su  fondi   propri  o
          derivanti   da   programmi  comunitari,    al    fine    di
          conseguire  gli  obiettivi  della  politica nazionale della
          montagna".
            -  L'art.  01  della  legge  28  marzo 1997, n. 81, e' il
          seguente:
            "Art. 01. - 1. A decorrere dal  periodo  di  applicazione
          1997   -19  98,  le    funzioni  amministrative    relative
          all'attuazione  della normativa comunitaria in  materia  di
          quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di
          cui  al  regolamento  (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28
          dicembre       1992,    e     successive     modificazioni,
          integrazioni  e codificazioni, sono  svolte dalle  province
          autonome    di Trento  e di Bolzano, fatti salvi, in attesa
          della riforma organica del settore, i compiti  dell'azienda
          di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  in
          materia  di   aggiornamento  del  bollettino 1997-1998,  di
          riserva  nazionale,   di  compensazione  nazionale  e    di
          programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre  altresi'
          con  le  regioni  e  le  province  autonome  per  gli altri
          adempimenti dello Stato nei confronti  dell'Unione  europea
          nel   settore  lattierocaseario,    anche  avvalendosi  del
          Sistema informativo agricolo   nazionale (SIAN)  nel  quale
          dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.
            2.   Al Ministero  delle  risorse agricole,  alimentari e
          forestali rimangono assegnate le funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento,  nonche'  le azioni sostitutive nel caso  di
          eventuali inadempienze  da  parte  di  regioni  e  province
          autonome".
            -  Il  testo dell'art. 2  del D.P.R. 7 dicembre  1995, n.
          58,  e' il seguente:
            "Art. 2. - 1. L'ufficio  esercita    i  compiti  ad  esso
          demandati dalla legge ed in particolare:
            a)  provvede,  secondo tecniche informatiche nel rispetto
          delle  norme  vigenti,  alla     predisposizione,   tenuta,
          conservazione  e    gestione  del  registro  delle imprese,
          nonche'  alla conservazione ed esibizione dei  documenti  e
          atti    soggetti a deposito o iscrizione  o annotazione nel
          registro delle imprese;
            b) provvede  alla ricezione degli  atti e  delle  notizie
          soggetti  a  pubblicazione    nel  BUSARL    e  alla   loro
          trasmissione,  anche per  via telematica, all'ufficio   del
          registro delle imprese  del capoluogo di regione;
            c)  provvede   alla ricezione degli  atti e delle notizie
          soggetti  a  pubblicazione    nel  BUSC    e  alla     loro
          trasmissione    al Ministero  del lavoro e della previdenza
          sociale  - Ufficio provinciale del lavoro e della   massima
          occupazione.    L'ufficio   avente sede   nelle regioni   a
          statuto  speciale  Friuli-Venezia  Giulia, Valle    d'Aosta
          e    Sicilia trasmette gli   atti e  le notizie soggette  a
          pubblicazione  nel BUSC all'ufficio     competente    delle
          regioni  medesime.   Sono  altresi' comunicate le  avvenute
          cancellazioni  delle  societa'    cooperative  dal registro
          delle imprese;
            d)  provvede  al  rilascio,  anche per  corrispondenza  e
          per  via telematica,  a  chiunque  ne   faccia   richiesta,
          di   certificati   di iscrizione o annotazione nel registro
          delle imprese o di certificati attestanti  il  deposito  di
          atti  a    tal  fine richiesti o la mancanza di iscrizione;
          provvede   inoltre   al   rilascio  di  copia  integrale  o
          parziale  di ogni  atto  per il  quale sono   previsti   il
          deposito    o l'iscrizione nel  registro delle  imprese, in
          conformita'  alle norme vigenti.  Il   costo  delle   copie
          non   puo'  eccedere   il  costo amministrativo;
            e) provvede   alla bollatura   e alla  numerazione    dei
          libri    e delle scritture contabili a norma degli articoli
          2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.
            2. L'ufficio  provvede, altresi', sotto la  vigilanza del
          Ministero dell'industria, alla tenuta del REA,  nonche'  al
          rilascio  di  visure e certificati inerenti alle iscrizioni
          e alle annotazioni nel registro delle ditte".