DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
                    Adeguamento delle borse merci 

 
  1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla  legge
20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte  anche
attraverso strumenti informatici o per via telematica. 
  2. Al fine  di  rendere  uniformi  le  modalita'  di  gestione,  di
vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche,  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante  un
periodo sperimentale di dodici  mesi,  apposite  norme  tecniche,  in
conformita'   a   quanto   stabilito   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  20  dicembre  2000,
idonee  a  consentire  l'accesso  alle   contrattazioni,   anche   da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. 
  (( 3. Con riferimento al  prodotti  elencati  nell'Allegato  I  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati  I  e  II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  692/2003  del  Consiglio,
dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati  agricoli  dal
diritto comunitario,  anche  ai  fini  dell'uniforme  classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le  modalita'  di  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1. )) 
  4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i
risultati in termini di prezzi di riferimento e  di  quantita'  delle
merci e delle derrate negoziate in via  telematica  sono  oggetto  di
comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle  Deputazioni
delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino  ufficiale
dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al  comma
3 le norme della legge 20  marzo  1913,  n.  272,  cessano  di  avere
applicazione  nei  confronti  delle   contrattazioni   dei   prodotti
fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.