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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2024)
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Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2001; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso il 24 aprile 2001; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 maggio 2001; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle  finanze,  del   lavoro   e   della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e del commercio con l'estero, della sanita',  dell'ambiente,  per  la
funzione pubblica, per  gli  affari  regionali  e  per  le  politiche
comunitarie; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Imprenditore agricolo 
  1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "E'  imprenditore  agricolo  chi  esercita   una   delle   seguenti
attivita':  coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
animali e attivita' connesse. 
  Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per  allevamento  di
animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo  sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo  stesso,  di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare  il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
  Si  intendono  comunque  connesse  le  attivita',  esercitate   dal
medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla   manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione
che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione del fondo o del bosco  o  dall'allevamento  di  animali,
nonche' le  attivita'  dirette  alla  fornitura  di  beni  o  servizi
mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
dell'azienda   normalmente    impiegate    nell'attivita'    agricola
esercitata,  ivi  comprese  le  attivita'   di   valorizzazione   del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero  di  ricezione
ed ospitalita' come definite dalla legge". 
  2.  Si  considerano  imprenditori  agricoli   le   cooperative   di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi  quando  utilizzano  per  lo
svolgimento delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2135  ((,  terzo
comma,)) del codice civile, come sostituito dal comma 1 del  presente
articolo,  prevalentemente  prodotti  dei  soci,  ovvero   forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi  diretti  alla  cura  ed  allo
sviluppo del ciclo biologico.