DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2023)
vigente al 07/06/2023
Testo in vigore dal: 7-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
        (Competenza per materia delle sezioni specializzate). 
 
  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: 
    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni ,  ad  esclusione
delle azioni di merito e cautelari  per  le  quali  l'Accordo  su  un
tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles  il  19  febbraio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C  175
del 20 giugno 2013, prevede la  competenza  esclusiva  del  tribunale
unificato dei brevetti, fatto salvo  il  regime  transitorio  di  cui
all'articolo 83 del medesimo Accordo; 
    b) controversie in materia  di  diritto  d'autore  e  di  diritti
connessi al diritto d'autore; 
    c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della  legge  10
ottobre 1990, n. 287; 
    d)  controversie  relative  alla   violazione   della   normativa
antitrust dell'Unione europea. 
    d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis  del  libro  quarto
del codice di procedura civile; (6) (7)(10) (9) 
    ((d-ter) controversie di cui  alla  parte  V,  titolo  II.1,  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.)) ((12)) 
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al  regolamento  (CE)  n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22  luglio  2003,  nonche'  alle
stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle  societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle  stesse
esercitano o sono sottoposte a  direzione  e  coordinamento,  per  le
cause e i procedimenti: 
    a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli  concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o  l'estinzione  di
un rapporto societario, le  azioni  di  responsabilita'  da  chiunque
promosse  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari,  nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per  i  danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti  illeciti  commessi  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
terzo  comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo   comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo  comma,
e 2506-ter del codice civile; 
    b) relativi al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti; 
    c) in materia di  patti  parasociali,  anche  diversi  da  quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
    d) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano; 
    e) relativi a rapporti di cui  all'articolo  2359,  primo  comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies  del
codice civile; 
    f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria dei  quali  sia  parte  una  delle
societa' di cui al presente comma, ovvero  quando  una  delle  stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove  comunque  sussista  la  giurisdizione  del
giudice ordinario. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2. (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che  "Le
disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai  giudizi
instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che
"Le disposizioni della presente  legge  si  applicano  alle  condotte
illecite poste in essere successivamente alla data della sua  entrata
in vigore. Alle condotte illecite  poste  in  essere  precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima
data di entrata in vigore". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L.  30  dicembre
2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma  1)
che le disposizioni di cui al comma 1, lettera  d-bis)  del  presente
articolo entravano in vigore il 19/10/2020. 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L.  30  dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020,
n. 8, ha successivamente disposto (con l'art.  7,  comma  1)  che  le
disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) del presente  articolo
entrano in vigore il 19/11/2020. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  - La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9  novembre
2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni
di cui al comma 1, lettera d-bis) del presente  articolo  entrano  in
vigore il 19/05/2021. 
  - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L.
12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre  2020,  n.
149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione  del  su  indicato
D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020,  n.
176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal  D.L.  28  ottobre
2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020,
n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che  le  disposizioni  di
cui al comma 1, lettera  d-bis)  del  presente  articolo  entrano  in
vigore il 19/05/2021. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".