LEGGE 12 aprile 2019, n. 31

Disposizioni in materia di azione di classe. (19G00038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2020
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 19/10/2020.
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 19/11/2020.
Il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 19/05/2021.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  al  Ministero  della   giustizia   di
predisporre le  necessarie  modifiche  dei  sistemi  informativi  per
permettere il compimento delle attivita'  processuali  con  modalita'
telematiche, le disposizioni di cui alla presente  legge  entrano  in
vigore  decorsi  ((venticinque  mesi))  dalla   pubblicazione   della
medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle  condotte
illecite poste in essere successivamente alla data della sua  entrata
in vigore. Alle condotte illecite  poste  in  essere  precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima
data di entrata in vigore. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 12 aprile 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019, n.  162  aveva  precedentemente  disposto
(con l'art. 8, comma 5) che "All'articolo 7, comma 1, della legge  12
aprile 2019, n. 31, le parole «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «diciotto mesi»".