DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 60 
                   Controllo del costo del lavoro 
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32  del
                       d.lgs. n. 546 del 1993) 
 
  1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((-  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato)), d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
definisce ((le modalita'  di  acquisizione))  della  consistenza  del
personale, in servizio e in quiescenza  ((presso  le  amministrazioni
pubbliche)),  e  delle  relative  spese,  ivi  compresi   gli   oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per
la loro evidenziazione ((, limitatamente al personale dipendente  dei
ministeri,)) a preventivo e  a  consuntivo,  mediante  allegati  ((al
bilancio  dello  Stato)).  Il  Ministero  ((dell'economia   e   delle
finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato))
elabora,  ((altresi',  il))  conto  annuale  che  evidenzi  anche  il
rapporto tra contribuzioni e prestazioni  previdenziali  relative  al
personale delle amministrazioni statali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti e alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per  il  tramite
del Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  il  conto
annuale delle spese sostenute per il personale, ((rilevate secondo le
modalita')) di cui al comma  1.  Il  conto  e'  accompagnato  da  una
relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati
della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per
ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti
e dagli atti di programmazione. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  25
MAGGIO 2017, N. 75)). Le comunicazioni previste  dal  presente  comma
sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
anche all'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione  nazionale  comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica. 
  3. Gli enti pubblici economici,  le  aziende  ((e  gli  enti))  che
producono servizi di  pubblica  utilita',  le  societa'  non  quotate
partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo,  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti  strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, e  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto
Dipartimento della funzione pubblica. (57) 
  4. La Corte dei conti riferisce  annualmente  al  Parlamento  sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,  avvalendosi  di  tutti  i  dati   e   delle   informazioni
disponibili  presso  le  amministrazioni  pubbliche.   Con   apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi. 
  5.  Il  Ministero  ((dell'economia  e  delle  finanze)),  anche  su
espressa  richiesta  del  ((Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione)), dispone  visite  ispettive,  a  cura  dei
servizi  ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato, coordinate anche con  altri  analoghi  servizi,
per la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese,  con  particolare
riferimento  agli  oneri  dei  contratti   collettivi   nazionali   e
decentrati,  denunciando  alla  Corte  dei  conti  le   irregolarita'
riscontrate.   Tali   verifiche   vengono    eseguite    presso    le
amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e  le  aziende  di
cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato  delle  verifiche
ispettive, i servizi ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato  esercitano  presso  le   predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di  cui  all'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  20  febbraio
1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera  b)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti  di
cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
  6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato  per  la  funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze  del  Ministro  delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon   andamento,
sull'efficacia della sua attivita' con particolare  riferimento  alle
riforme volte alla  semplificazione  delle  procedure,  sul  corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in  materia  di  controllo
dei costi ((...)). Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma
5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo'  avvalersi
della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad  essa
attribuiti  dalle  leggi   vigenti.   Per   le   predette   finalita'
l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero  complessivo  di  dieci
funzionari scelti tra esperti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il  personale  di
altre amministrazioni pubbliche, in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma  7,  del  Testo  unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli  incarichi  e  ai  rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
d'intesa  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni  al
Dipartimento della  funzione  pubblica  ai  sensi  dell'articolo  53.
L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere  a  segnalazioni  da
parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e  riscontri  in
relazione ai quali  l'amministrazione  interessata  ha  l'obbligo  di
rispondere, anche  per  via  telematica,  entro  quindici  giorni.  A
conclusione degli accertamenti,  gli  esiti  delle  verifiche  svolte
dall'ispettorato  costituiscono  obbligo  di  valutazione,  ai   fini
dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali  sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione  medesima.
Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  hanno  piena
autonomia  funzionale  ed  hanno  l'obbligo,  ove  ne  ricorrano   le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita' riscontrate. 
 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma 11)  che
la modifica del comma 3 del presente articolo decorre dal 1°  gennaio
2014.