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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

Art. 32

1. L'articolo 65 è sostituito dal seguente:
"Art. 65 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro".
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 30. - I contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, e successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano già state costituite le unità sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle università, nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.
La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 1037/1939 (Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato):
"Art. 3. - All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:
1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;
2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettorato incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonché la puntuale resa dei conti;
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilitìà generale dello Stato;
4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.
I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 4, della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego): Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate".