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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96

Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
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  • Articoli
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • 4
  • 5
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo II
    Esercizio permanente della professione di avvocato
    con il titolo professionale di origine
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • 10
  • 11
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo III
    Integrazione nella professione di avvocato
  • 12
  • 13
  • 14
  • orig.
  • 15
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo I
    Della società tra avvocati
  • 16
  • 17
  • 18
  • orig.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo II
    Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo I
    Dell'esercizio in forma associata
  • 34
  • Esercizio della professione in forma associata
    o
    societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo
    II
    Dell'esercizio
    in forma societaria
  • 35
  • orig.
  • 36
  • orig.
  • 37
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo III
    Disposizioni transitorie e finali
  • 38
Testo in vigore dal:  12-12-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
((5))
((
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
))
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data".