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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96

Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
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  • Articoli
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • 4
  • 5
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo II
    Esercizio permanente della professione di avvocato
    con il titolo professionale di origine
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • 10
  • 11
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo III
    Integrazione nella professione di avvocato
  • 12
  • 13
  • 14
  • orig.
  • 15
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo I
    Della società tra avvocati
  • 16
  • 17
  • 18
  • orig.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo II
    Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo I
    Dell'esercizio in forma associata
  • 34
  • Esercizio della professione in forma associata
    o
    societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo
    II
    Dell'esercizio
    in forma societaria
  • 35
  • orig.
  • 36
  • orig.
  • 37
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo III
    Disposizioni transitorie e finali
  • 38
Testo in vigore dal: 19-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a
misure  dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione
di  avvocato  in  uno  Stato membro diverso da quello in cui e' stata
acquisita la qualifica professionale;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Consiglio nazionale forense;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  L'esercizio  permanente in Italia dalla professione di avvocato
da  parte  di  cittadini  di uno Stato membro dell'Unione europea, in
possesso del titolo professionale, e' disciplinato dai titoli I e III
del presente decreto.
  2.  La  prestazione  di  servizi  con carattere di temporaneita' da
parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e'
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
  3.  Le  disposizioni  dei  titoli I e III del presente decreto sono
applicabili  anche  ai  cittadini  di  uno degli altri Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1999.
              - L'articolo 19, della citata legge cosi' recita:
              "Art.   19.  (Attuazione  della  direttiva  98/5/CE  in
          materia  di  esercizio della professione di avvocato). - 1.
          Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto
          comunitario  in  tema  di  libera  circolazione dei servizi
          professionali   all'interno   del   territorio  dell'Unione
          europea   e  in  tema  di  diritto  allo  stabilimento  dei
          professionisti   cittadini   di  Stati  membri  dell'Unione
          europea  in  ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine
          di  garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon
          funzionamento  della  giustizia,  il Governo e' delegato ad
          emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi per adeguare la
          normativa  vigente  in materia di esercizio in Italia della
          professione  di  avvocato  ai  principi e alle prescrizioni
          della  direttiva  98/5/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 febbraio 1998.
              2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) garantire  l'informazione  del  pubblico, per cio'
          che   concerne   la   qualificazione   e   la  collocazione
          professionale  degli  avvocati  che  esercitano  in  Italia
          l'attivita'  con  il  proprio titolo di origine, prevedendo
          che  l'attestato  previsto  dall'articolo 3, comma 2, della
          direttiva  non  sia  stato  rilasciato  prima  dei tre mesi
          precedenti  la  sua  presentazione ai fini dell'iscrizione;
          che   sia   menzionata,  relativamente  a  quanto  previsto
          dall'articolo  4,  comma  2,  della direttiva, l'iscrizione
          presso   l'autorita'   competente  dello  Stato  membro  di
          origine;  che  siano  indicati,  in  base a quanto previsto
          dall'articolo  12, secondo comma, della direttiva, la forma
          giuridica  dello  studio  collettivo  nello Stato membro di
          origine  e  i  nominativi  dei  suoi  membri che operano in
          italia;
                b)  prevedere,  ai  fini del buon funzionamento della
          giustizia,  le  condizioni che consentono agli avvocati che
          esercitano   l'attivita'  in  Italia  con  il  loro  titolo
          professionale   di  origine  l'accesso  alle  giurisdizioni
          superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
                c) tutelare  la  migliore  esplicazione possibile del
          diritto   alla  difesa  prevedendo  che  gli  avvocati  che
          esercitano   l'attivita'  in  Italia  con  il  loro  titolo
          professionale  di  origine  agiscano di intesa con avvocati
          stabiliti in Italia per cio' che concerne la rappresentanza
          e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in
          cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del
          diritto comunitario;
                d) stabilire,  al  fine  di  assicurare una razionale
          tutela   del   pubblico  e  di  garantire  eque  condizioni
          concorrenziali  fra  i professionisti, che gli avvocati che
          esercitano   l'attivita'  in  Italia  con  il  loro  titolo
          professionale    di   origine   possano   essere   soggetti
          all'obbligo   di   sottoscrivere  un'assicurazione  per  la

          responsabilita'  professionale ed eventualmente all'obbligo
          di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo
          la  normativa  che  disciplina  le  attivita' professionali
          esercitate  in Italia e con i limiti previsti dall'articolo
          6, comma 3, della direttiva;
                e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11
          della  direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti
          e  dei  terzi  che  regolano  le  forme  e  le modalita' di
          esercizio  in  comune  dell'attivita'  di  rappresentanza e
          difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di
          tali  attivita'  non  potra'  in  nessun caso vanificare la
          personalita'  della  prestazione,  il diritto del cliente a
          scegliere   il   proprio   difensore,   la  responsabilita'
          personale  dell'avvocato  e  la  sua piena indipendenza, la
          soggezione  della  societa'  professionale a un concorrente
          regime  di  responsabilita'  e  ai  principi di deontologia
          generali propri delle professioni intellettuali e specifici
          della  professione  di  avvocato. La societa' professionale
          tra  avvocati  dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti
          regole:
                  1)   tipologia   specifica   quale   societa'   tra
          professionisti,   obbligo   di  iscrizione  della  societa'
          nell'albo  professionale  e  soggezione  a tutti ed ai soli
          controlli  stabiliti  per  l'esercizio della professione in
          forma individuale;
                  2)  esclusione  di  soci  che  non  siano  avvocati
          esercenti   a   pieno   titolo   nella   societa'   e   non
          ammissibilita'  di  amministratori  scelti  al di fuori dei
          soci stessi;
                  3)  mantenimento  dell'esercizio  in  comune  della
          professione forense attraverso studi associati;
                f)   prevedere,   conseguentemente,   che   qualsiasi
          disposizione  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,
          relativa  alla  costituzione  e all'attivita' di uno studio
          collettivo destinato a prestare attivita' di rappresentanza
          e  difesa  in  giudizio,  non sara' applicabile, per quanto
          previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in
          contrasto  con  i  principi generali indicati dalla lettera
          e);
                g) prevedere  inoltre  che, in base a quanto previsto
          dall'articolo  11, punto 5), ultima parte, della direttiva,
          sia  preclusa  l'apertura in Italia di filiali e agenzie di
          qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attivita'
          di  rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base
          a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla
          lettera e).
              3.  I  decreti  legislativi di cui al presente articolo
          sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense".
              -  La  direttiva 98/5/CE e' pubblicata in GUCE n. L 077
          del 14 marzo 1998.
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge  9 febbraio  1982,  n.  31  reca:  "Libera
          prestazione  di  servizi  da parte degli avvocati cittadini
          degli Stati membri delle Comunita' europee.".