LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2000
                               Art. 19
          Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di
               esercizio della professione di avvocato

  1.  Al  fine  di  facilitare  l'attuazione dei principi del diritto
comunitario  in tema di libera circolazione dei servizi professionali
all'interno  del  territorio dell'Unione europea e in tema di diritto
allo  stabilimento  dei  professionisti  cittadini  di  Stati  membri
dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine
di   garantire  la  tutela  del  pubblico  degli  utenti  e  il  buon
funzionamento  della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno
o  piu'  decreti  legislativi  per  adeguare  la normativa vigente in
materia  di  esercizio  in  Italia  della  professione di avvocato ai
principi  e  alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
  2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  garantire  l'informazione del pubblico, per cio' che concerne
la  qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che
esercitano  in  Italia  l'attivita' con il proprio titolo di origine,
prevedendo  che  l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della
direttiva  non  sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la
sua  presentazione  ai  fini  dell'iscrizione;  che  sia  menzionata,
relativamente  a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma 2, della
direttiva,  l'iscrizione  presso  l'autorita'  competente dello Stato
membro  di  origine;  che  siano  indicati, in base a quanto previsto
dall'articolo  12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica
dello  studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi
dei suoi membri che operano in Italia;
    b)  prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le
condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attivita' in
Italia  con  il  loro  titolo professionale di origine l'accesso alle
giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
    c)  tutelare  la migliore esplicazione possibile del diritto alla
difesa  prevedendo  che  gli  avvocati  che esercitano l'attivita' in
Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa
con   avvocati   stabiliti   in  Italia  per  cio'  che  concerne  la
rappresentanza  e  la  difesa  dei clienti in giudizio, stabilendo le
forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del
diritto comunitario;
    d)  stabilire,  al  fine  di  assicurare una razionale tutela del
pubblico   e  di  garantire  eque  condizioni  concorrenziali  fra  i
professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia
con  il  loro titolo professionale di origine possano essere soggetti
all'obbligo  di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilita'
professionale  ed  eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo
di  garanzia  professionale,  secondo  la normativa che disciplina le
attivita'  professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti
dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;
    e)  definire,  ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  11 della
direttiva,  quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che
regolano   le   forme   e   le   modalita'  di  esercizio  in  comune
dell'attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare
l'esercizio  in  comune  di  tali attivita' non potra' in nessun caso
vanificare  la personalita' della prestazione, il diritto del cliente
a  scegliere  il  proprio  difensore,  la  responsabilita'  personale
dell'avvocato  e  la  sua  piena  indipendenza,  la  soggezione della
societa'  professionale  a un concorrente regime di responsabilita' e
ai   principi   di  deontologia  generali  propri  delle  professioni
intellettuali  e specifici della professione di avvocato. La societa'
professionale  tra  avvocati  dovra'  inoltre  essere  soggetta  alle
seguenti regole:
      1)  tipologia  specifica  quale  societa'  tra  professionisti,
obbligo  di  iscrizione  della  societa'  nell'albo  professionale  e
soggezione  a  tutti  ed  ai soli controlli stabiliti per l'esercizio
della professione in forma individuale;
      2)  esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno
titolo  nella  societa' e non ammissibilita' di amministratori scelti
al di fuori dei soci stessi;
      3)  mantenimento  dell'esercizio  in  comune  della professione
forense attraverso studi associati;
    f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  relativa  alla  costituzione  e
all'attivita' di uno studio collettivo destinato a prestare attivita'
di  rappresentanza  e  difesa in giudizio, non sara' applicabile, per
quanto  previsto  dall'articolo  11, punto 1), della direttiva, se in
contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
    g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo
11,  punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura
in  Italia  di  filiali  o  agenzie  di  qualsiasi studio collettivo,
destinato   a  prestare  attivita'  di  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio,  costituito  in  base  a  norme contrastanti con i principi
generali indicati dalla lettera e).
  3.  I  decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati
sentito il Consiglio nazionale forense.