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LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1
     Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni  di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione  di  tali  pareri, alla Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  perche'  su  di  essi sia espresso, entro quaranta
giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle Commissioni
competenti  per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere  delle  Commissioni  scada  nei trenta giorni che precedono la
scadenza  dei  termini  previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1
  5.  Il  termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  la materia, ai sensi
          dell'Art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE),  nella  nota  finale  unica  relativa agli
          allegati A, B, C. Nota all'Art. 1:
              - L'Art.   14   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  cosi'  recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'Art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge   di  delegazione.      2. L'emanazione  del  decreto
          legislativo  deve  avvenire  entro il termine fissato dalla
          legge  di  delegazione;  il  testo  del decreto legislativo
          adottato  dal  Governo  e'  trasmesso  al  Presidente della
          Repubblica,  per  la  emanazione, almeno venti giorni prima
          della   scadenza.       3. Se   la  delega  legislativa  si
          riferisce   ad   una   pluralita'   di   oggetti   distinti
          suscettibili   di  separata  disciplina,  il  Governo  puo'
          esercitare  mediante  piu'  atti  successivi per uno o piu'
          degli  oggetti  predetti.  In  relazione  al termine finale
          stabilito  dalla  legge  di delegazione, il Governo informa
          periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
          nell'organizzazione  dell'esercizio della delega.     4. In
          ogni  caso, qualora il termine per l'esercizio della delega
          ecceda  i  due  anni,  il Governo e' tenuto a richiedere il
          parere  delle  Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
          parere  e'  espresso dalle Commissioni permanenti delle due
          Camere   competenti  per  materia  entro  sessanta  giorni,
          indicando  specificamente  le  eventuali  disposizioni  non
          ritenute  corrispondenti  alle  direttive  della  legge  di
          delegazione.  Il  Governo,  nei  trenta  giorni successivi,
          esaminato  il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e
          con  eventuali  modificazioni, i testi alle Commissioni per
          il  parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
          giorni".