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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  1-2-1934

Art. 4



Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33.