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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 1-2-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926,  n.  100,  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  dare  un  nuovo
ordinamento alle professioni di avvocato e di procuratore; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato  per
la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per  le  finanze  e
per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nessuno puo' assumere il titolo,  ne'  esercitare  le  funzioni  di
avvocato o di procuratore se non e' iscritto nell'albo professionale. 
 
  Conservano tuttavia Il titolo quegli avvocati  e  procuratori  che,
dopo averne acquistato il diritto, sono  stati  cancellati  dall'albo
per una causa che non sia di indegnita'. 
 
  La  violazione  della  disposizione  del  primo  comma  di   questo
articolo, quando non costituisca piu' grave  reato,  e'  punita,  nel
caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a  norma
dell'art. 498 del codice penale a nel caso di esercizio abusivo delle
funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.