DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
(( (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della  riscossione)
                                 )) 
 
  ((1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio  nazionale
della riscossione, per  il  progressivo  innalzamento  del  tasso  di
adesione spontanea agli obblighi tributari e per  il  presidio  della
funzione di deterrenza  e  contrasto  dell'evasione,  l'agente  della
riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere  per  il
servizio nazionale della riscossione a valere  sulle  risorse  a  tal
fine stanziate sul  bilancio  dello  Stato,  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  3. Sono riversate  ed  acquisite  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato: 
    a)  una  quota,  a  carico  del   debitore,   denominata   "spese
esecutive",  correlata  all'attivazione  di  procedure  esecutive   e
cautelari  da  parte  dell'agente  della  riscossione,  nella  misura
fissata con decreto non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che individua anche le tipologie di spese  oggetto  di
rimborso; 
    b) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla  notifica
della cartella di pagamento e degli altri  atti  di  riscossione,  da
determinare con il decreto di cui alla lettera a); 
    c) una quota,  a  carico  degli  enti  creditori,  diversi  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici
previdenziali, trattenuta  all'atto  dei  riversamenti,  a  qualsiasi
titolo, in favore di tali  enti,  in  caso  di  emanazione  da  parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in  tutto  o  in
parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata  con  il
decreto di cui alla lettera a); 
    d) una quota, trattenuta all'atto del  riversamento,  pari  all'1
per cento delle  somme  riscosse,  a  carico  degli  enti  creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e  dagli
enti pubblici  previdenziali,  che  si  avvalgono  dell'agente  della
riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino  alla  meta',  in
aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  tenuto  conto  dei  carichi  annui
affidati e dell'andamento della riscossione. 
  4.  Le  quote  riscosse  ai  sensi  del  comma  3  sono   riversate
dall'agente della riscossione ad apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese  successivo  a
quello  in  cui  il  medesimo  agente   della   riscossione   ha   la
disponibilita' delle somme e  delle  informazioni  complete  relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore)). 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma  2)
che le suddette modifiche si applicano a  decorrere  dal  1°  gennaio
2009. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art.  23,  comma  33)  che
"Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino  al  31  dicembre
2010,  la  disciplina  dell'articolo  17,  comma   6,   del   decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni  contenute
nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo  n.
112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano
ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n.  214,  ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma
13-quinquies) che "Il decreto di cui all'articolo 17,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha
disposto (con l'art. 10, comma 13-quinquies) che "Il decreto  di  cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.
112, come da ultimo  sostituito  dal  comma  13-quater  del  presente
articolo, nonche' il  decreto  di  cui  al  comma  6.1  del  predetto
articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater,  sono  adottati
entro il 30 settembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159  ha  disposto  (con  l'art.  9,
comma 2) che "In caso di mancata  erogazione  del  rimborso  previsto
dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112,  come  modificato  dal  presente  decreto,  resta  fermo  quanto
disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto".