DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29
              Adeguamento e sostituzione della cauzione

  1.  Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27,
comma  1,  e'  aumentato  di  almeno il dieci per cento, il Ministero
delle  finanze  notifica  apposito  avviso  al concessionario, che e'
tenuto    a   provvedere,   entro   trenta   giorni,   ad   integrare
proporzionalmente  la cauzione; il termine puo' essere prorogato fino
ad   un   massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni  al  ricorrere  di
particolari  circostanze. Se tale ammontare e' diminuito di almeno il
dieci  per  cento,  la  cauzione, su richiesta del concessionario, e'
proporzionalmente ridotta. ((8))
  2.  Nel  corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in
tutto  o  in  parte  con  un'altra  prestata  a  garanzia anche degli
obblighi  gravanti  sul concessionario alla data di prestazione della
nuova  cauzione.  In  tal  caso,  il  decreto  di  svincolo  previsto
dall'articolo  32, comma 2, puo' essere emesso solo dopo che e' stata
dichiarata l'idoneita' della nuova cauzione.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  L.  2  dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma
34)  che  "A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  cessano  di  trovare  applicazione  le  disposizioni di cui
all'articolo  29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112."