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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  3-12-2005
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Art. 29

Adeguamento e sostituzione della cauzione
1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27, comma 1, è aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che è tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare è diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta.
((8))
2. Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata a garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall'articolo 32, comma 2, può essere emesso solo dopo che è stata dichiarata l'idoneità della nuova cauzione.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma 34) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."