DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 23-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                    Discarico per inesigibilita' 
 
  1.  Ai  fini  del  discarico  delle  quote  iscritte  a  ruolo,  il
concessionario  trasmette,  anche   in   via   telematica,   all'ente
creditore, una comunicazione di  inesigibilita'.  Tale  comunicazione
viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto  del
Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna
del ruolo, fatto salvo quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche  se,  alla
scadenza di tale termine, le  quote  sono  interessate  da  procedure
esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di
ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in  corso,  da
insinuazioni  in  procedure  concorsuali  ancora  aperte,  ovvero  da
dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni.  In  tale  caso,  la   comunicazione   assume   valore
informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di
chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia  integralmente
riscossa. (27) ((28)) 
  2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: 
    a) la mancata notificazione imputabile al  concessionario,  della
cartella di pagamento, prima del decorso  del  nono  mese  successivo
alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32,  comma
2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro
il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; (2) 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190; 
    c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilita'
prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge; 
    d)  il  mancato  svolgimento   dell'azione   esecutiva,   diversa
dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni  del  contribuente  la
cui esistenza, al momento del  pignoramento,  risultava  dal  sistema
informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni  pignorati
non fossero di valore pari al doppio del credito  iscritto  a  ruolo,
nonche'  sui  nuovi  beni  la  cui  esistenza  e'  stata   comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
    d-bis) il mancato svolgimento delle  attivita'  conseguenti  alle
segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall' ufficio
ai sensi del comma 4; 
    e) la mancata  riscossione  delle  somme  iscritte  a  ruolo,  se
imputabile al concessionario; sono  imputabili  al  concessionario  e
costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi  e  le
irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della  cartella  di
pagamento e nell'ambito della  procedura  esecutiva,  salvo  che  gli
stessi concessionari non dimostrino che tali  vizi  ed  irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano,
in ogni caso, l'azione di recupero. 
  3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita' che
non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso
anno  solare,   l'agente   della   riscossione   e'   automaticamente
discaricato decorso il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello di presentazione, fatte  salve  quelle  per  le  quali  l'ente
creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo
ai sensi  dell'articolo  20.  I  crediti  corrispondenti  alle  quote
discaricate sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali  dell'ente
creditore. 
  4. Fino al discarico di cui  al  comma  3,  resta  salvo,  in  ogni
momento, il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al  concessionario
l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di  segnalare
azioni cautelari ed esecutive  nonche'  conservative  ed  ogni  altra
azione prevista dalle norme  ordinarie  a  tutela  del  creditore  da
intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A  tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del  potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51,  secondo  comma  n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633. 
  5. La documentazione cartacea  relativa  alle  procedure  esecutive
poste in essere dal concessionario e' conservata, fino  al  discarico
delle relative quote, dallo stesso concessionario. 
  6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio  puo'  richiedere
al concessionario la trasmissione,  entro  centoventi  giorni,  della
documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il
controllo di merito, ovvero  procedere  alla  verifica  della  stessa
documentazione presso il concessionario; se entro  tale  termine,  il
concessionario non consegna, ovvero non mette  a  disposizione,  tale
documentazione perde il diritto al discarico della quota. 
  6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico
delle   quote   affidate,   i   provvedimenti   necessari   ai   fini
dell'esecuzione delle pronunce rese  nelle  controversie  in  cui  e'
parte l'agente della riscossione. 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma  1,  lettera
c), n. 1), si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo  il
30 giugno 2001". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  36,  comma
4-sexies) che "Per tutte le comunicazioni  di  inesigibilita',  anche
integrative, il  cui  termine  di  presentazione  e'  fissato  al  30
settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre  dal  1°  ottobre
2010". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio  2008,  n.  31,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-sexies) che
"Per tutte le comunicazioni di inesigibilita', anche integrative,  il
cui termine di presentazione e' fissato  al  30  settembre  2011,  il
termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del  decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L.  6  luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.
111, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-sexies) che  "Per  tutte  le
comunicazioni di inesigibilita', anche integrative, il cui termine di
presentazione e' fissato al 30 settembre 2012,  il  termine  previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, decorre dal 1 ottobre 2012". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 29, comma
5 del D.L. 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  36,  comma
4-sexies) che "Per tutte le comunicazioni  di  inesigibilita',  anche
integrative, il  cui  termine  di  presentazione  e'  fissato  al  31
dicembre 2013, il termine previsto dall'articolo  19,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre  dal  1°  gennaio
2014". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio  2008,  n.  31,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art.  36,  comma  4-sexies)
che "Per tutte le comunicazioni di inesigibilita', anche integrative,
il cui termine di presentazione e' fissato al 31  dicembre  2014,  il
termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del  decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 68,  comma  4)
che "In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
19, comma 1, del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.112,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019  e  nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41,
ha disposto (con l'art. 68, comma 4)  che  "In  considerazione  delle
previsioni contenute nei commi 1 e 2  del  presente  articolo,  e  in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo  13  aprile   1999,   n.   112,   le   comunicazioni   di
inesigibilita'  relative  alle  quote  affidate  agli  agenti   della
riscossione  nell'anno  2018,  nell'anno  2019,  nell'anno   2020   e
nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il
31 dicembre 2026".