DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
Testo in vigore dal: 9-6-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32
               (Riscossione spontanea a mezzo ruolo).

  1.  La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero
di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le
rate  scadono  l'ultimo  giorno  del  mese.  Si considera riscossione
spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla
legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando  la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su
   richiesta del debitore.
  (( 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su  richiesta  dell'ente  creditore,  possono  essere regolate con
   convenzioni   da   stipulare  con  i  concessionari  del  servizio
   nazionale della riscossione:
   1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
   2)  limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella
   di  pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore
   e  di  riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo
   svolgimento del servizio;
   3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
   4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla
   convenzione;
b) in  mancanza  della  richiesta  di cui alla lettera a), la cadenza
   delle   eventuali   rate  e'  indicata  dall'ente  creditore  e  i
   concessionari  possono far precedere la notifica della cartella di
   pagamento  dall'invio,  a  mezzo  lettera non raccomandata, di una
   comunicazione  contenente  gli elementi da indicare nella cartella
   stessa.  In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che
   la  prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del
   terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. ))
  3.  Nel  caso  previsto  dal comma 1, lettera b), il concessionario
provvede  alla  notifica  della  cartella di pagamento entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
  4.  Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in
piu'  rate,  l'intimazione  ad  adempiere contenuta nella cartella di
pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.