DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di
  vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (73) 
 
  ((1. Per l'offerta fuori  sede  le  Sim,  le  banche  italiane,  le
imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le
Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non
UE,  gli  intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede,  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I  consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul  territorio
della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di  investimento  UE,
le banche UE, le imprese di paesi terzi, le societa' di gestione  UE,
i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione  delle
regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio  della
Repubblica. 
  2. L'attivita'  di  consulente  finanziario  abilitato  all'offerta
fuori  sede  e'  svolta  esclusivamente  nell'interesse  di  un  solo
soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori  sede
promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i  servizi  accessori
presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni
o  gli  ordini  dei  clienti  riguardanti  servizi  d'investimento  o
prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti  finanziari,  presta
consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti
rispetto  a  detti  prodotti  o  servizi  finanziari.  Il  consulente
finanziario  abilitato  all'offerta  fuori  sede  puo'  promuovere  e
collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione  di  servizi  di  pagamento  per   conto   del   soggetto
nell'interesse  del  quale  esercita  l'attivita'  di  offerta  fuori
sede.)) 
  2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non
possono detenere  denaro  e/o  strumenti  finanziari  dei  clienti  o
potenziali clienti del soggetto per cui operano. (73) 
  3. Il ((soggetto)) che conferisce  l'incarico  e'  responsabile  in
solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal  consulente   finanziario
abilitato  all'offerta  fuori  sede,  anche  se  tali   danni   siano
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 
  ((3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti
finanziari   abilitati    all'offerta    fuori    sede    comunichino
immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che  veste
operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma  1
adottano tutti i necessari controlli sulle attivita'  esercitate  dai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  in  modo  che
essi stessi continuino a  rispettare  le  disposizioni  del  presente
decreto e delle relative norme  di  attuazione.  I  soggetti  che  si
avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta  fuori  sede
verificano che i medesimi possiedano le conoscenze  e  la  competenza
adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i
servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni
riguardanti i servizi proposti al cliente  o  potenziale  cliente.  I
soggetti che nominano  consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
fuori sede adottano misure adeguate per evitare  qualsiasi  eventuale
impatto negativo delle attivita' di questi ultimi che  non  rientrano
nell'ambito  di  applicazione  della   direttiva   2014/65/UE   sulle
attivita' esercitate dagli stessi per loro conto.)) 
  4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari,  nel  quale
sono  iscritti  in  tre  distinte  sezioni  i  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi  e
le societa' di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede
l'Organismo di vigilanza e  tenuta  dell'albo  unico  dei  consulenti
finanziari  che  e'  costituito  dalle   associazioni   professionali
rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede,  dei  consulenti  finanziari  autonomi,   delle   societa'   di
consulenza  finanziaria  e  dei  soggetti  abilitati.  Alle  riunioni
dell'assemblea dell'Organismo puo' assistere un rappresentante  della
Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma
di  associazione,  con  autonomia  organizzativa  e  statutaria,  nel
rispetto del principio di articolazione  territoriale  delle  proprie
strutture e attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui
all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori  di  cui  all'articolo
196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio  sito
internet. Lo statuto e il regolamento interno  dell'Organismo,  e  le
loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  nomina  il  Presidente  del  collegio
sindacale  dell'Organismo.  Nell'ambito   della   propria   autonomia
finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le  altre
somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro
che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5,  nella
misura  necessaria  per  garantire  lo  svolgimento   delle   proprie
attivita'. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento
dei contributi dovuti  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo  procede
alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste  per  la
riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello  Stato,  degli  enti
territoriali, degli enti  pubblici  e  previdenziali.  Esso  provvede
all'iscrizione all'albo, previa  verifica  dei  necessari  requisiti,
alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con
il regolamento di cui al comma  6,  e  svolge  ogni  altra  attivita'
necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo  opera  nel  rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob,  e
sotto la  vigilanza  della  medesima.  All'Organismo,  nell'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  sui  soggetti  iscritti  all'albo,  si
applica il regime di responsabilita' previsto per  l'esercizio  delle
funzioni di controllo da parte della Consob  ai  sensi  dell'articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (73) 
  5. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  regolamento
adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di  onorabilita'  e
di  professionalita'  per  l'iscrizione  dei  consulenti   finanziari
abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto  dal  comma  4.  I
requisiti  di  professionalita'  per   l'iscrizione   all'albo   sono
accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
della pregressa esperienza  professionale,  validamente  documentata,
ovvero sulla base di prove valutative. (73) 
  6. La CONSOB determina, con regolamento, i  principi  e  i  criteri
relativi: 
    a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative
forme di pubblicita'; 
    b)  ai  requisiti  di   rappresentativita'   delle   associazioni
professionali dei consulenti finanziari abilitati  all'offerta  fuori
sede,  dei  consulenti  finanziari  autonomi,   delle   societa'   di
consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati; (73) 
    c)  all'iscrizione,  alla   cancellazione   e   alle   cause   di
riammissione all'albo previsto dal comma 4; (73) 
    d) alle cause di incompatibilita'; 
    d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta dall'Organismo; (73) 
    e) ai  provvedimenti  cautelari  e  alle  sanzioni  disciplinati,
rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui
si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
(73) 
    f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le
delibere dell'Organismo di cui al comma 4, relative ai  provvedimenti
indicati alla lettera c); (73) 
    g)  alle  regole  di  presentazione  e  di  comportamento  che  i
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i  consulenti
finanziari autonomi e le societa' di  consulenza  finanziaria  devono
osservare nei rapporti con la clientela; (73) 
    h) alle modalita'  di  tenuta  della  documentazione  concernente
l'attivita' svolta dai consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e  dalle  societa'  di
consulenza finanziaria; (73) 
    i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4; (73) 
    l) alle modalita' di aggiornamento professionale  dei  consulenti
finanziari  abilitati  all'offerta   fuori   sede,   dei   consulenti
finanziari autonomi e dei soggetti  che  svolgono,  per  conto  delle
societa' di cui  all'articolo  18-ter,  attivita'  di  consulenza  in
materia di investimenti nei confronti della clientela. (73) 
  6-bis.  Per  le  societa'  di   consulenza   finanziaria   di   cui
all'articolo 18-ter,  la  Consob  adotta  le  disposizioni  attuative
dell'articolo 4-undecies. (73) 
  7. L'Organismo puo' chiedere  ai  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono  dei  medesimi,
ai consulenti finanziari autonomi  ed  alle  societa'  di  consulenza
finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la  trasmissione  di
atti e documenti fissando  i  relativi  termini.  Esso  puo'  inoltre
effettuare ispezioni e richiedere  l'esibizione  di  documenti  e  il
compimento  degli  atti  ritenuti  necessari  nonche'  procedere   ad
audizione   personale.   Nell'esercizio   dell'attivita'   ispettiva,
l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla  Consob,  della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri  ad  essa  attribuiti  per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo  da  non
determinare  oneri  aggiuntivi.  I  contenuti  e  le   modalita'   di
collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono  definite
in apposito protocollo d'intesa. (73) 
                                                                 (63) 
 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma  36)  che  "Le  funzioni  di  vigilanza  sui
promotori finanziari attribuite alla CONSOB  dal  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  [...]  sono  trasferite
all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del  predetto  decreto
legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui  agli
articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma  3,  del  medesimo  decreto
legislativo nonche' la denominazione di  «organismo  di  vigilanza  e
tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»"; 
  - (con l'art. 1, comma  36)  che  i  riferimenti  all'organismo  di
tenuta dell'albo  dei  consulenti  finanziari  nonche'  alla  CONSOB,
contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31,  comma  7,  55  e  196,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  si  intendono
sostituiti  da  riferimenti  all'organismo  di  vigilanza  e   tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo; 
  - (con  l'art.  1,  comma  37)  che  "L'albo  unico  dei  promotori
finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei  consulenti
finanziari»"; 
  - (con l'art. 1, comma 39)  che  "I  promotori  finanziari  di  cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del  1998  assumono  la
denominazione di «consulenti finanziari abilitati  all'offerta  fuori
sede»". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie".