DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 18-bis 
               (( (Consulenti finanziari autonomi).)) 
 
  ((1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non  pregiudica
la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti  di
professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti
con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita  dell'albo  di
cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di
investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi
di  investimento  collettivo,   senza   detenere   fondi   o   titoli
appartenenti  ai  clienti.  I  requisiti  di   professionalita'   per
l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi  criteri
valutativi   che   tengono   conto   della    pregressa    esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla  base  di  prove
valutative. 
  2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano  le  disposizioni
stabilite dalla Consob con il regolamento  di  cui  all'articolo  31,
comma 6.)) 
                                                               ((73)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma  36)  che  i  riferimenti  all'organismo  di
tenuta dell'albo  dei  consulenti  finanziari  nonche'  alla  CONSOB,
contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31,  comma  7,  55  e  196,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  si  intendono
sostituiti  da  riferimenti  all'organismo  di  vigilanza  e   tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art.  31,  comma
4, del predetto decreto legislativo; 
  - (con  l'art.  1,  comma  37)  che  "L'albo  unico  dei  promotori
finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei  consulenti
finanziari». Nell'albo sono iscritti,  in  tre  distinte  sezioni,  i
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i  consulenti
finanziari autonomi  e  le  societa'  di  consulenza  finanziaria.  I
riferimenti  all'albo  dei  consulenti  finanziari,  contenuti  negli
articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto  legislativo
n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo  unico
di cui al primo periodo del presente comma"; 
  - (con l'art. 1, comma 39) che  "I  consulenti  finanziari  di  cui
all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del  1998  assumono
la denominazione di «consulenti finanziari autonomi»". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie".