DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi  di
                        formazione superiore. 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) 
 
  1. In materia di  accesso  ai  corsi  di  istruzione  e  formazione
tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori  e  alla
formazione superiore, nonche' agli interventi  per  il  diritto  allo
studio, e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al  presente
articolo. 
  2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro  autonomia  e
nei limiti delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di
cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli  stranieri  ai  corsi
universitari e di alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,
tenendo  conto  degli  orientamenti   comunitari   in   materia,   in
particolare  riguardo  all'inserimento  di  una  quota  di   studenti
universitari stranieri, stipulando apposite  intese  con  istituzioni
formative   straniere   per   la   mobilita'   studentesca,   nonche'
organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza. 
  3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: 
   a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per  il  conseguimento
del visto di ingresso e del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
studio  anche  con  riferimento  alle  modalita'  di  prestazione  di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello  Stato  in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi  sufficienti  di
sostentamento da parte dello studente straniero; 
   b) la rinnovabilita' del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
studio, anche ai fini della  prosecuzione  del  corso  di  studi  con
l'iscrizione ad  un  corso  di  istruzione  tecnica  superiore  e  di
formazione superiore diverso da quello per il quale lo  straniero  ha
fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio
di  attivita'  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  da  parte  dello
straniero titolare di tale permesso; 
   c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli  studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al  primo,  in
coordinamento con la concessione  delle  provvidenze  previste  dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio  universitario  e
senza obbligo di reciprocita'; 
   d) i criteri per la valutazione della condizione  economica  dello
straniero ai fini dell'uniformita'  di  trattamento  in  ordine  alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); 
   e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli  stranieri
che intendono  accedere  all'istruzione  tecnica  e  alla  formazione
superiore in Italia; 
   f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 
  4-bis. Lo straniero  titolare  di  un'autorizzazione  in  corso  di
validita', rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  in
quanto iscritto ad un corso di  istruzione  tecnica  superiore  o  di
formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore,  che
beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale  comprendente
misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, per
un periodo massimo di trecentosessanta giorni,  senza  necessita'  di
visto e di permesso  di  soggiorno  per  proseguire  gli  studi  gia'
iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di
studi  ad  essi  connesso.  Si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di
validita' provenga da uno Stato membro che non applica  integralmente
l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione  di
cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia  dell'autorizzazione  del
primo Stato membro  e  della  documentazione  relativa  al  programma
dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti  di
istruzione. 
  4-ter. Lo straniero  titolare  di  un'autorizzazione  in  corso  di
validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non
beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale  comprendente
misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia,  al
fine di svolgervi parte  degli  studi,  per  un  periodo  massimo  di
trecentosessanta giorni,  in  presenza  dei  requisiti  previsti  dal
presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso  di
soggiorno  con  la  documentazione,   proveniente   dalle   autorita'
accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha  svolto  il  corso  di
studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e'
complementare al programma di studi gia' svolto. 
  5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione  tecnica
superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione
delle universita', a parita' di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per  soggiornanti
di lungo periodo, di permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per  protezione
sussidiaria, ((per  motivi  religiosi,  per  i  motivi  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e  42-bis,  nonche'
ai  titolari  del  permesso  di   soggiorno   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25;)), ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti  da  almeno
un anno  in  possesso  di  titolo  di  studio  di  scuola  secondaria
superiore conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,  ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti  in
Italia o all'estero, oggetto di  intese  bilaterali  o  di  normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e  soddisfino  le
condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. 
  5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e'  rilasciato  dal
questore un permesso di soggiorno per studio ai  sensi  dell'articolo
5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente». 
  5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma
3, lettera c)  e'  rilasciato  allo  studente  che  fa  ingresso  nel
territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione  o
multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o
piu' istituti di istruzione superiore, il permesso  di  soggiorno  fa
riferimento a tali programmi o  accordi.  Lo  studente  titolare  del
permesso di soggiorno di cui al presente  comma  e'  riammesso  senza
formalita' nel territorio nazionale,  su  richiesta  di  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  che  si  oppone  alla  mobilita'  dello
studente anche quando il permesso di soggiorno  di  cui  al  presente
comma e' scaduto o revocato. 
  5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi  5-bis  e  5-ter
non e' rilasciato o il suo  rinnovo  e'  rifiutato  ovvero,  se  gia'
rilasciato, e' revocato nei seguenti casi: 
    a) se e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva  o  non  soddisfa
piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali  ha
ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo. 
  5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter  e  5-ter
non si applicano agli stranieri: 
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea ((, per cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e  42-bis,  nonche'
del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)); 
    b)  che  soggiornano  in   quanto   beneficiari   di   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  successive
modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; 
    c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che  hanno
esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai  sensi
del  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a
quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra
l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi
terzi; 
    d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo  periodo
e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di  lavoro
autonomo o subordinato; 
    e)  che  soggiornano  in   qualita'   di   lavoratori   altamente
qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
    f)  che  sono  ammessi  nel  territorio  dell'Unione  europea  in
qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di  un  trasferimento
intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
    g) che sono destinatari di un provvedimento di  espulsione  anche
se sospeso.